Art. 1.

      1. La presente legge si applica alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, inclusi i soggetti invalidi per causa di lavoro, le persone non vedenti, le persone colpite da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata, nonché agli invalidi di guerra, agli invalidi civili di guerra e agli invalidi per servizio, riconosciuti dalle competenti commissioni di accertamento, e con le riduzioni della capacità lavorativa previste dall'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.